Canapa e officinali, il chiarimento dalle associazioni: “Seguendo la legge 242, non cambia nulla”

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1 / Canapa e officinali: il punto 4 riguarda le produzioni farmaceutiche

Pubblichiamo qui di seguito il nuovo comunicato congiunto dalle associazioni che si occupano di canapa industriale e che siedono al tavolo tecnico presso il ministero dell’Agricoltura (Canapa Sativa Italia, Resilienza Italia Onlus, Sardinia Cannabis, Sativa Molise e LaCanapaCiUnisce) che cerca di placare il panico causato dalle “notizie” catastrofistiche date dalla stampa generalista dopo il decreto sulle piante officinali. Insomma, sembra che la situazione si evolva come aveva ipotizzato l’avvocato Lorenzo Simonetti a Canapaindustriale.it. 

Le Associazioni del tavolo tecnico di filiera canapicola fanno chiarezza!

Di recente sono circolate su varie testate giornalistiche di settore notizie che stanno creando panico ingiustificato in relazione alla conferenza stato-regioni che ha approvato il progetto di decreto interministeriale sulle piante officinali.

Le associazioni di filiera della canapa non hanno nulla contro l’inquadramento tra le piante officinali o le spontanee di Cannabis sativa Linnaeus in quanto già in passato hanno già sostenuto la natura “oggettivamente officinale”.

Ritengono importante chiarire che fiori e foglie di canapa sotto i limiti di legge (senza la violazione del DPR 309/90) prodotti e commercializzati ad uso esclusivamente ornamentale rientrano nell’art .2, comma 2, lettera g della legge 242.

Sarebbe stato necessario chiarire la distinzione tra la coltura delle varietà ammesse per gli usi e le destinazioni previste dalla l.242/2016 dalla produzione di foglie, infiorescenze e sostanze attive derivate dalla cannabis per uso e destinazione alla filiera strettamente farmaceutica.

Il solo riferimento alla produzione dei semi e derivati dei semi risulterebbe limitativo nei confronti dello sviluppo agroindustriale della filiera costituendo tra l’altro anche una restrizione quantitativa all’organizzazione comune del mercato della canapa, istituito con il Reg. (CE) n. 1308/2013, vietata ai sensi degli artt. 34 e 36 del TFUE.

La formulazione del decreto rischia di generare fraintendimenti non includendo esplicitamente tutti gli altri usi già previsti dalla l.242/2016 e non chiarendo la possibilità di realizzare i suoi derivati ottenuti dall’intera pianta. E’ vero che menziona la legge n. 242/2016 che non può ne è derogata dalle disposizioni del decreto ministeriale.

Canapa e officinali: il punto 4 riguarda le produzioni farmaceutiche

Nella seconda parte del comma 4 il dubbio delle forze dell’ordine potrebbe sorgere benché sia chiaro che il periodo si riferisca alla sola produzione farmaceutica e la relativa autorizzazione ministeriale. Il riferimento a “foglie e infiorescenze” in questo solo periodo e non anche in quello precedente potrebbe indurre gli operatori delle forze di polizia ad effettuare operazioni per violazione del Testo Unico sostanze stupefacenti.

Si rischia che le varietà previste ed ammesse dalla normativa europea (e dalla legge n. 242/2016), selezionate e certificate vengano per errore sottoposte alla stessa normativa prevista per le varietà rilevanti ai sensi del DPR 309/90 (in questo caso le medesime), dalle quali sono naturalmente distinte, in questo caso per la sola destinazione d’uso medico.

Certi che la poca chiarezza non indurrà in errore i controllori e che come anche richiamato nello stesso decreto interministeriale in parola, la legge n. 242/2016 è intatta nella sua formulazione e l’autorizzazione del ministero della salute per le lavorazioni farmaceutiche è necessaria soltanto per quelle lavorazioni che hanno come finalità la realizzazione di prodotti destinati al settore farmaceutico.

Seguendo le regole della legge n. 242/2016 che è pienamente in vigore, nulla è cambiato rispetto a ieri.

Riguardo al decreto interministeriale di cui al comunicato le stesse associazioni stanno valutando insieme ai propri legali le strategie da intraprendere presso le sedi opportune coinvolgendo tutta la filiera.

Per finire rispondiamo alle domande che gli operatori di settore ci stanno rivolgendo:

–  Posso continuare a coltivare canapa industriale? SI, continuando a rispettare le regole che hai rispettato sino ad oggi.

–  Questo decreto interministeriale potrebbe generare un accanimento delle FF.OO.? No, il decreto riguarda il settore officinale e non il settore industriale/florovivaistico.

–  Posso continuare a commercializzare piante e parti di pianta ad uso ornamentale? SI, ma ricordati sempre di fare riferimento alla legge 242, comma 2, lett. g) che specifica settore florovivaistico.

Vogliamo ricordarvi che è sempre bene, per non commettere errori, di chiedere supporto alle associazioni di filiera.

Redazione di Canapaindustriale.it

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