Il futuro della commercializzazione della cannabis light dopo le sezioni unite

Canapa economia e politica //

Pubblichiamo qui sotto l’analisi della situazione sul futuro della commercializzazione della cannabis light scritta dall’avvocato Mattia Miglio, con interessanti riflessioni e spunti per il futuro del settore. 

Col deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 30 maggio, si sono sollevate – del tutto prevedibilmente – numerose opinioni volte ad illustrare i vari passaggi delle motivazioni delle Sezioni Unite e, in particolare, a commentare l’assunto secondo cui le attività di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L. rientrano ancora nel corpo della fattispecie penale di cui all’art. 73 T.U. Stup., salvo che tali derivati siano concretamente privi di idoneità drogante.

Un principio, si legge nelle motivazioni, derivante da un’interpretazione sistematica della normativa dettata dal D.P.R. 309/1990 letta alla luce delle novità apportate dalla l. 242/2016 sulla quale autorevole dottrina ha già sollevato obiezioni ed osservazioni critiche.

In ogni caso, anche volendo prescindere per un attimo da tale aspetto ermeneutico, ad avviso di chi scrive, la sentenza contiene alcuni interessanti spunti di riflessione che sicuramente andranno ad influire sul futuro delle attività commerciali relative ai derivati della c.d. canapa sativa L.

Andiamo per aspetti tematici.

  1. L’invito al legislatore ad intervenire con una nuova regolamentazione del settore.
    A p. 6, prima di addentrarsi nella disamina dei rapporti tra le due normative appena menzionate, le Sezioni Unite fanno espressamente “salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia – nell’esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa – così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali”. Orbene, la pronuncia contiene un invito al Legislatore a normare il settore della commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L.. Un monito sicuramente rilevante per almeno due ordini di ragioni: a) da un lato, perché esso viene enunciato in via preliminare, ossia prima che la sentenza inizi ad addentrarsi nella disamina dei rapporti e delle interferenze giuridiche tra il T.U. Stup. e la l. 242/2016; b) sotto altro versante, non può poi sfuggire come l’invito sia rivolto al legislatore – e non anche ad organi/enti amministrativi – in modo da ancorare ogni futura modifica della normativa al potere legislativo, espressione della volontà popolare.
  2. Un “colpo di spugna” a tutti i procedimenti penali pregressi?
    Non può poi passare inosservato neppure il periodo conclusivo del par. 7 a p. 18 quando le Sezioni Unite sanciscono che “le asimmetrie informative, rispetto all’ambito applicativo della novella del 2016, che stanno alla base del presente intervento nomofilattico, possono pure sortire una ricaduta sull’elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente, rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, effettuate all’indomani dell’entrata in vigore della novella. Il giudizio sull’inevitabilità dell’errore sul divieto, cui consegue l’esclusione della colpevolezza, secondo il fondante insegnamento del Giudice delle leggi (Corte cost. sent. n. 364 del 1988) deve essere notoriamente ancorato a criteri oggettivi, quali l’assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari”. Tale passaggio apre lo spazio a una possibile conclusione: le Sezioni Unite sembrano di fatto sancire la non punibilità in capo a tutte le condotte poste in essere dall’entrata in vigore della l. 242/2016 sino alla pronuncia delle Sezioni Unite. Andiamo con ordine: come già accennato in sede introduttiva, almeno in linea astratta, l’attuale normativa non consente la commercializzazione dei derivati aventi idoneità drogante. Tale attività, pertanto, è vietata dall’ordinamento italiano ed integra, almeno in linea astratta, la fattispecie penale di cui all’art. 73 del T.U. Stup.
    Sennonché, come noto, tale norma integra una fattispecie per la quale il nostro ordinamento richiede necessariamente la sussistenza del dolo generico in capo al soggetto agente.
    Ma se così stanno le cose, la puntualizzazione delle Sezioni Unite – che, nei fatti, sembra escludere la sussistenza dell’elemento doloso in capo al soggetto agente – potrebbe escludere ogni rilevanza penale rispetto a tutte le pregresse condotte di commercializzazione al pubblico per difetto del dolo in capo al soggetto agente.
    Se così fosse, tutte le condotte avvenute in epoca antecedente non saranno soggette a punibilità per assenza dell’elemento doloso e, di conseguenza, tutti i procedimenti avviati sinora nei confronti dei commercianti operanti nei cannabis shop per fatti pregressi alla sentenza delle Sezioni Unite non potranno che concludersi con una richiesta di archiviazione oppure, tout court, con una pronuncia assolutoria.
    Tutti i procedimenti in corso, si badi: ivi incluso il procedimento che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite.
  3. Una soluzione di metodo.
    Tanto si è detto sul principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite e, in particolare, sull’assenza di una puntuale definizione della soglia a cui ancorare ogni valutazione circa la c.d. idoneità drogante dei derivati.
    Certamente, da un lato, tale soluzione può generare uno stato di incertezza, stante l’assenza di un parametro prestabilito di THC volto a stabilire il confine di liceità delle condotte di commercializzazione al pubblico; d’altro canto, non può nascondersi che, ad un attento esame, tale soluzione sembra conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito ai rapporti tra diritto e profili scientifici, finendo così per fornire non tanto una soluzione di principio quanto un principio di metodo da utilizzare in sede di giudizio.
    Andiamo con ordine: le Sezioni Unite fanno espresso riferimento all’ “effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi”.
    Una concreta idoneità che dovrà quindi essere oggetto di riscontri concreti, alla luce delle risultanze (anche scientifiche) emerse nel corso del singolo dibattimento. Quindi, una soluzione particolare e concreta, non astratta e generale.
    Orbene, tale impostazione pare conforme con quanto sancito in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 12175/2017) sul tema del nesso di causalità; in essa, infatti, i giudici di Legittimità davano atto della presenza “di decisioni” aventi “esiti divergenti pur nella sovrapponibilità (a grandi linee) delle vicende” tali da “ingenerare sconcerto” oltre a risultare “difficilmente comprensibile”, evidenziando altresì “la necessità che gli imputati che risultino condannati in un più ampio gruppo di assolti non abbiano ragione di dubitare che la loro sorte non è stata in alcun modo frutto della causalità”.
    Sennonché, in questo contesto (analogo a quello che ci occupa), non spetta al giudice penale creare la legge scientifica; egli è un mero fruitore e non può automaticamente indicare una legge scientifica idonea ad indicare – per quanto qui interessa – il livello di THC idoneo a delimitare la soglia drogante.
    Tale compito spetterà, se del caso, al Legislatore (cfr. supra) oppure, in assenza di una norma ad hoc, dovrà, come si è visto, essere sottoposto al concreto vaglio nel giudizio di merito, il quale dovrà soggiacere ai criteri della certezza processuale, alla luce delle risultanze emerse in sede dibattimentale.
    Sennonché, di fronte a una soluzione di portata metodologica, quale futuro si prospetta per i cannabis shops? Certamente, ed è inutile negarlo, il principio sancito dalle Sezioni Unite inquadra, almeno in linea astratta, tali attività come iniziative potenzialmente rischiose e, come tali, passibili di essere coinvolti – ovviamente gli imprenditori e/o i Legali Rappresentanti – di futuri procedimenti penali.
    D’altro canto, l’impianto prettamente metodologico fornito dalle Sezioni Unite – che impone un riscontro concreto in sede processuale dell’eventuale idoneità drogante – consente di focalizzare l’attenzione su alcune recenti pronunce che, nel caso concreto, hanno escluso tale idoneità psicotropa.
    Lungi dal poter inquadrare tali precedenti giurisprudenziali come “il nomos in tema di sapere scientifico”, tali pronunce comunque forniscono alcune indicazioni e direttive assolutamente utili (e condivisibili) al fine di guidare l’attività dei cannabis shopall’interno dei perimetri consentiti dalle Sezioni Unite.
    In questo senso, si pensi, ad esempio, alla recente pronuncia del Tribunale di Genova: come noto, secondo i giudici liguri, pare applicabile – al fine di determinare la soglia dell’idoneità drogante – il valore dello 0,5%, valore da tempo indicato dalla tossicologia forense, così come riportato anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 31 luglio 2018.
    E il discorso di certo non muta neppure se si esamina la nota sentenza n. 56737/2018 che aveva escluso la liceità della commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L e i cui riferimenti sono stati accolti e ripresi dalle Sezioni Unite: tale pronuncia, infatti, riguardava una fattispecie in cui erano riscontrati valori di THC superiori allo 0,6% e le infiorescenze coinvolte non provenivano da varietà certificate. Ergo, si trattava di derivati aventi efficacia drogante e che si ponevano in un ambito assolutamente estraneo alla l. 242/2016. Proprio per questo, in attesa di un auspicabile intervento legislativo sul tema e pur nella consapevolezza dei potenziali rischi a carico di chi eserciti tali attività, non resta che prendere atto che le principali sentenze – ivi inclusa Cass. 56737/2018 – sembrerebbero (il condizionale è d’obbligo) escludere l’applicazione del T.U. Stup. in presenza dei requisiti della provenienza da varietà certificate e rispetto della soglia dello 0.5%.

Tutto questo, ovviamente, in attesa di leggere le motivazioni della prima sentenza di assoluzione su tali tematiche, sentenza emessa nei giorni scorsi dal G.U.P. di Milano.

Mattia Miglio

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