Sardegna: una legge a sostegno della filiera locale per porre fine ai sequestri indiscriminati

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / Canapa in Sardegna: una legge per mettere fine alle criticità
2 / Tutti i sottoprodotti della pianta, fiori compresi
3 / Sardegna: un quadro legislativo per tutelare l'agricoltore e mettere fine ai sequestri

La Legge Regionale Sardegna n. 6 del 104.2022 si presenta come una legge di matrice europea che si pone l’obiettivo di sostenere e valorizzare la filiera territoriale della canapa nell’ambito e nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento nazionale e comunitario.

Non a caso la finalità di tale legge è favorire e promuovere la filiera agroindustriale con particolare riferimento “alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione”, mirando all’istituzione di un sistema distrettuale avente la finalità di attivare sinergie e aumentare la competitività delle imprese.

Canapa in Sardegna: una legge per mettere fine alle criticità

Lo scopo della legge appare quindi sin da subito evidente: porre rimedio alle criticità palesate dal settore sia sotto il profilo legale-normativo sia sotto un profilo tecnico-operativo. Soltanto mettendo in sicurezza la filiera, infatti, è possibile consentirne lo sviluppo in tutte le sue fasi: coltivazione, trasformazione e commercializzazione.

I legislatori evidenziano la necessità di dotarsi di un sistema di mappatura e monitoraggio delle coltivazioni, essenziale per la sorveglianza, ma anche “pesare” un settore che nell’isola è cresciuto in maniera esponenziale mettendo a nudo le molteplici criticità.

Il monitoraggio, coordinato dal sistema Regione, si presuppone capillare, continuo e consono al normale sviluppo di una filiera, parallelo e ovviamente non sostitutivo alle eventuali attività di indagine e sorveglianza delle forze dell’ordine.

Spazio alla ricerca, prendendo atto delle vorticose evoluzioni del settore e della carenza di informazioni tecniche e scientifiche, imprescindibili in un settore che mira a guadagnare credibilità e stabilità.

Tutti i sottoprodotti della pianta, fiori compresi

In questa prospettiva, la legge in Sardegna prevede l’istituzione di un tavolo di coordinamento e la promozione di attività di ricerca, funzionali all’individuazione di genetiche idonee alle condizioni pedoclimatiche isolane, migliorare, conservare e stabilizzare la qualità delle produzioni nel rispetto dei parametri di THC e la creazione di impianti sperimentali per la trasformazione e la valorizzazione di TUTTI i sottoprodotti ottenibili dalla coltivazione della pianta di canapa sativa.

Di estrema rilevanza l’indicazione contenuta all’art. 3, lett. h) relativa ai “prodotti ottenibili dalla coltivazione di canapa” dove, accanto alle destinazioni già previste dalla L. n. 242/2016, si specificano anche:

  1. h) “piante intere, parti di pianta e rami freschi o essiccati”.

Tale indicazione appare assolutamente opportuno e conforme alla normativa di settore relativa al florovivaismo ed alla destinazione ornamentale della canapa, sia con riferimento alla normativa esistente di cui al D.Lgs. n. 151/2002 e D.Lgs. n. 214/2015 sia nella prospettiva della riforma del settore di cui al DDL n. 1824 già approvato dalla Camera dei Deputati ed in attesa di approvazione al Senato.

Sardegna: un quadro legislativo per tutelare l’agricoltore e mettere fine ai sequestri

In sostanza la legge regionale sarda rappresenterà un valido strumento normativo di risoluzione dei contrasti interpretativi che si sono palesati nella Regione a seguito della nota emanata dalla DDA di Cagliari e sulla scorta della quale si sono verificati moltissimi episodi di sequestro – anche indiscriminato – a danno di produttori e commercianti di canapa.

In tale ottica la legge contribuisce sicuramente a delineare un quadro regionale più chiaro, peraltro in linea con le varie pronunce da parte delle Corti di merito dell’isola che, recentemente, hanno dimostrata l’incoerenza logico-giuridica del “teorema” della DDA di Cagliari a favore di una interpretazione della materia più in linea con le altre Regioni italiane.

Occorre infatti ricordare come la legge n. 242/2016 sia una legge quadro che consente la coltivazione e la trasformazione di canapa sativa proveniente da varietà certificate per le sole destinazioni previste dall’art. 2 di tale legge.

Appare quindi evidente come una legge regionale non possa muoversi in un perimetro diverso da quello tracciato dalla L. n. 242/2016, ma abbia invece la facoltà di fornire indicazioni specifiche per gli operatori del settore regionali all’interno di tale perimetro.

Ed è proprio in tale prospettiva che si pone la legge regionale in commento.

Non può infatti essere negata all’agricoltore la logica e basilare facoltà di poter lavorare le piante coltivate, anche al fine di poter separare le varie parti della pianta, per lampanti necessità tecniche, ma anche indispensabili per la commercializzazione o ulteriore trasformazione alla quale verranno destinate.

A parere dello scrivente le previsioni contenute nella legge regionale sarda consentono proprio di tutelare la posizione dell’agricoltore, quale produttore di materie prime e con la legittima facoltà non solo di coltivare, ma anche di detenere, trasformare e commerciare quanto coltivato, ovviamente destinando il prodotto alle sole “destinazioni” previste dalla legge nazionale e comunitaria.

Appare pertanto auspicabile che la legge costituisca un deterrente per quegli episodi di sequestro indiscriminato di piante o parti di pianta, detenuti dagli agricoltori al solo fine di effettuare operazioni di competenza agricola (riduzione dei volumi, separazione per materiale omogeneo, essicazione, stoccaggio) per le successive destinazioni di legge.

Occorre infatti ricordare che i plurimi richiami alla normativa europea si debbano inevitabilmente tradurre nella facoltà dell’agricoltore non solo di coltivare e produrre alcune parti della pianta (semi e fibre), ma di produrre e trasformare la pianta di canapa nella sua interezza per le destinazioni agro-industriali previste dalla legge.

Ogni questione attinente all’efficacia psicotropa della canapa dovrà essere effettuata sul prodotto finito e non a priori nella fase di produzione o trasformazione agricola.

La pianta di canapa, infatti, per espressa normativa comunitaria di cui al TFUE è un prodotto agricolo e, come tale deve essere considerato.

Tale prodotto agricolo, al pari degli altri prodotti agricoli, deve poter essere lavorato e trasformato al fine di ottenere i prodotti previsti dalla legge, i quali saranno valutati sulla base delle specifiche normative di settore esistenti (alimentare, cosmetica ecc.).

In conclusione la nuova legge regionale della Sardegna appare sin da subito una buona legge che si pone finalmente nella giusta direzione per lo sviluppo della filiera agro-industriale della canapa in quanto, a differenza di altre leggi regionali precedenti, non sembra presentare alcun contrasto con l’ordinamento nazionale ed anzi si pone nella corretta prospettiva (di matrice comunitaria) di favorire lo sviluppo della filiera produttiva territoriale attraverso la ricerca e la sperimentazione.

Avvocato Giacomo Bulleri e dott. Giacomo Patteri, agronomo dell’Università di Sassari

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